Regolamento del DiSESDecreto Rettorale n. 271 del 14.4.2014 – aggiornato con successiva modificazione (D.R. n. 26 del 15.01.2015) |
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I | CAPO I – PARTE GENERALE |
I.01 | Art. 1 – Definizioni |
I.01.01 | Ai sensi del presente Regolamento si intende per: |
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I.02 | Art. 2 – Finalità e funzioni del Dipartimento |
I.02.01 | Il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali della Università Politecnica delle Marche, di seguito denominato DiSES, nell’ambito delle competenze definite dallo Statuto promuove, coordina ed organizza le attività scientifiche e didattiche dell’Ateneo nelle seguenti aree scientifiche CUN: 07 (Scienze agrarie e veterinarie), 13 (Scienze economiche e statistiche) e 14 (Scienze politiche e sociali) specificamente nei settori scientifico-disciplinari elencati nell’Allegato A del presente Regolamento. |
I.02.02 | Il DISES, che è struttura organizzativa primaria autonoma per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell’attività didattica inerente alle aree scientifiche ad esso riferite, è dotato di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione. D’intesa con le altre strutture preposte, concorre all’organizzazione e all’erogazione dell’attività didattica mettendo a disposizione le risorse di cui dispone; il DiSES promuove ed organizza lo studio delle discipline relative ai settori scientifico-disciplinari di competenza, contribuendo allo sviluppo dell’attività di ricerca e alla riqualificazione della didattica. |
I.03 | Art. 3 – Afferenza al Dipartimento |
I.03.01 | Afferiscono al DiSES i professori di ruolo e i ricercatori inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi nel Dipartimento ai sensi del precedente articolo, coerentemente con i criteri stabiliti nel presente regolamento. Fa inoltre parte del Dipartimento il personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento. Fanno infine riferimento al Dipartimento gli assegnisti di ricerca e i professori a contratto le cui ricerche e i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifici disciplinari pertinenti o affini al Dipartimento stesso. |
I.03.02 | L’afferenza al Dipartimento dei professori e dei ricercatori viene disposta con Decreto Rettorale ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo per le chiamate dei professori di I e II fascia, per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato e dalla L. 240/2010. |
I.03.03 | L’afferenza al Dipartimento su richiesta di trasferimento di un Professore o Ricercatore da altra struttura dipartimentale dell’Università Politecnica delle Marche, avviene con Decreto del Rettore previa domanda corredata di curriculum vitae rivolta al Direttore del Dipartimento. Entro 30 giorni dalla ricezione, la richiesta viene sottoposta all’approvazione del Consiglio, previa valutazione da parte della Giunta di Dipartimento, ove costituita, che valuta l’omogeneità dei fini e dei metodi della ricerca e della didattica del richiedente con quelli del Dipartimento. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare del richiedente sia già ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accettazione viene trasmessa al Rettore ai fini della formalizzazione dell’afferenza. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accoglimento viene trasmessa al Senato Accademico per l’approvazione. Nel caso di non accoglimento della richiesta di afferenza, l’interessato può presentare ricorso al Senato Accademico che delibera in via definitiva. |
I.04 | Art. 4 – Esercizio dell’attività di ricerca scientifica |
I.04.01 | Ferma restando l’autonomia scientifica dei singoli docenti di ruolo e dei ricercatori, nonché il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, il DiSES garantisce a tutti i professori e i ricercatori afferenti, l’esercizio effettivo della libertà di ricerca nell’ambito dei settori disciplinari di cui all’Allegato A, mettendo a loro disposizione, in relazione alle diverse esigenze e compatibilmente con la disponibilità di risorse, ciò di cui necessitano. |
I.04.02 | Nei locali del DISES possono essere accolti altri soggetti, in qualità di “ospiti temporanei” per fini di ricerca o di didattica (come ad esempio, professori emeriti, professori a contratto e assegnisti), anche sulla base di accordi internazionali. |
II | CAPO II – ORGANIZZAZIONE |
II.05 | Art. 5 – Organi del Dipartimento |
II.05.01 | Sono organi del DiSES: |
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II.05.02 | Gli organi del DiSES hanno il compito di elaborare le linee strategiche delle attività conformi alle finalità del Dipartimento, nonché quello di dare loro pratica attuazione, organizzativa e gestionale. |
II.06 | Art. 6 – Consiglio di Dipartimento: composizione |
II.06.01 | Il Consiglio di Dipartimento è composto da: |
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II.06.02 | Il numero complessivo delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) del punto precedente è pari al 15% dei professori e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento di cui uno fra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con arrotondamento per difetto in caso di frazione di numero inferiore a 5, e per eccesso in caso di frazione uguale o superiore a 5. |
II.07 | Art. 7 – Consiglio di Dipartimento: funzioni |
II.07.01 | Il Consiglio di Dipartimento è l’organo collegiale di governo del DiSES e ha funzioni di indirizzo, programmazione e gestione delle attività. Le attribuzioni del Dipartimento sono quelle previste nell’art. 29 dello Statuto di Ateneo. A norma di tale articolo in particolare il Consiglio: |
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II.08 | Art. 8 – Consiglio di Dipartimento: modalità e svolgimento della riunione |
II.08.01 | Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o su richiesta della maggioranza della Giunta, ove costituita, o di un terzo dei componenti del Consiglio. |
II.08.02 | L’avviso di convocazione del Consiglio è inviato per posta elettronica a tutti gli aventi diritto almeno sette (7) giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno due giorni prima dell’adunanza, per posta elettronica e avviso telefonico. Per la diffusione della documentazione relativa all’Ordine del Giorno è consentito l’utilizzo della posta elettronica. |
II.08.03 | Su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio, il Direttore è tenuto ad inserire uno specifico punto all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. |
II.08.04 | Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza assoluta degli aventi titolo a parteciparvi dedotti dal computo gli assenti giustificati. Si ritengono comunque giustificati i membri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo a vario titolo. La verifica del numero legale nel corso della seduta viene effettuata su richiesta di almeno uno dei membri. |
II.08.05 | Costituiscono mozioni d’ordine i richiami al regolamento, all’ordine del giorno o alla priorità di una votazione. |
II.08.06 | In caso di composizione variabile del Consiglio, gli argomenti di competenza delle diverse componenti devono essere evidenziati nell’ordine del giorno ed ordinati in modo da consentire la trattazione a partire dalla componente più ampia, fatta salva una decisione del Consiglio in senso diverso. |
II.08.07 | Per le modalità delle votazioni e per quanto altro non specificamente regolamentato in questa sede si rinvia alle norme dettate dallo Statuto e da altre fonti di Ateneo. |
II.09 | Art. 9 – Consiglio di Dipartimento: votazioni, delibere, verbalizzazione |
II.09.01 | Il Direttore presiede di norma il Consiglio. In sua assenza è sostituito dal Vicedirettore. Il Presidente stabilisce l’ordine delle votazioni e le relative modalità, dando comunque la precedenza alle mozioni d’ordine, nonché alle proposte di sospensione o di rinvio della seduta consiliare. |
II.09.02 | Le votazioni sono di regola palesi. È prevista la forma segreta quando riguardino persone o quando richiesta da almeno 2/3 dei presenti componenti del Consiglio. |
II.09.03 | Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano una diversa maggioranza. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. |
II.09.04 | Se in riferimento ad una questione vengono presentate varie proposte, il Presidente le metterà in votazione una per volta, chiarendone l’eventuale carattere alternativo. L’approvazione di una proposta comporta la decadenza di quelle con essa incompatibili, Nel caso in cui nessuna proposta venga approvata, il Direttore rimette in votazione, una dopo l’altra, le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. |
II.09.05 | Se rispetto ad una proposta vengono presentati vari emendamenti, il Presidente pone in votazione per primo quello che ritiene più lontano dal testo della proposta, poi uno per volta gli altri. La proposta viene votata per ultima. |
II.09.06 | II Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, può dividere in punti le proposte e gli emendamenti su cui il Consiglio deve votare. |
II.09.07 | Una proposta respinta non può essere ripresentata nella medesima riunione. |
II.09.08 | Il Segretario redige il verbale di ogni adunanza che deve riportare: |
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II.09.09 | II verbale viene letto ed approvato solitamente nella seduta immediatamente successiva e tale punto deve comparire esplicitamente all’ordine del giorno. In caso di necessità ed urgenza, possono essere approvate anche singole parti del verbale, previa lettura del testo nella forma definitiva, durante la seduta stessa. |
II.09.10 | Ciascun consigliere ha diritto che sia trascritta seduta stante nel verbale la sua dichiarazione, fornendone per iscritto il testo autentico. |
II.09.11 | Eventuali proposte di correzione del verbale dovranno essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno essere discusse con precedenza assoluta rispetto agli altri punti all’ordine del giorno. La proposta di correzione sarà illustrata da uno dei presentatori. I firmatari del verbale avranno diritto di replica. Sono ammesse una dichiarazione di voto a favore e una contraria; si passa quindi alla votazione. Dopo la discussione e l’eventuale approvazione delle proposte di modifica del verbale, si procede alla sua approvazione. |
II.09.12 | I verbali delle adunanze sono pubblici e devono essere trascritti in appositi registri (intesi come raccolta di fogli, ciascuno numerato e firmato dal Presidente e dal Segretario). |
II.10 | Art. 10 – Direttore del Dipartimento: elezione |
II.10.01 | Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell’elezione, ed è tenuto all’esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. In caso di indisponibilità dei professori di I fascia, la carica di Direttore del Dipartimento può essere affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno, ovvero che opti per il tempo pieno al momento dell’elezione, ed è tenuto all’esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. L’elettorato passivo spetta ai professori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. |
II.10.02 | Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano del Dipartimento, professore di I fascia più anziano nel ruolo (a parità dì anzianità nel ruolo, dal professore di I fascia più anziano di età), entro il mese di giugno dell’anno di scadenza del mandato del Direttore. Il Decano indice le elezioni con proprio atto, convocando gli aventi diritto mediante avviso da recapitare presso la sede del Dipartimento, almeno 15 giorni prima rispetto alla data fissata per il primo turno elettorale. La convocazione dovrà contenere, oltre che l’oggetto della votazione, la data, il luogo e l’orario di apertura e chiusura delle votazioni, che non potranno avere durata inferiore alle due ore per ogni turno elettorale, nonché il calendario delle prime due votazioni che devono essere, di norma, distanziate di una settimana l’una dall’altra. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione Elettorale. |
II.10.03 | Le elezioni devono svolgersi entro il 30 settembre. |
II.10.04 | La Commissione Elettorale costituente il seggio è nominata dal Decano con proprio atto, ed è composta da tre persone facenti parte del Consiglio di Dipartimento (Presidente, Segretario e Componente). Per la votazione si utilizzano schede timbrate. |
II.10.05 | Il Direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede ad una seconda votazione e il Direttore risulta eletto a maggioranza dei votanti. La votazione in quest’ultimo caso è valida se hanno partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni elettore può esprimere una preferenza. |
II.10.06 | Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Se si determina una vacanza nel corso del triennio, il Vicedirettore assume temporaneamente la funzione di Direttore per la gestione ordinaria del Dipartimento. Il Decano provvede, entro 30 giorni, ad indire nuove elezioni, che si dovranno svolgere entro 60 giorni. Il neoeletto dura in carica tre (3) anni accademici compreso quello delle elezioni. Il neo eletto assume la carica in corso d’anno. Qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre dell’anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo alla elezione. |
II.11 | Art. 11 – Direttore del Dipartimento: attribuzioni |
II.11.01 | Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede la Giunta, ove costituita, ed il Consiglio di Dipartimento, assumendo la funzione di Presidente; cura l’esecuzione delle relative deliberazioni ed ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Dipartimento. In particolare, il Direttore: |
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II.12 | Art. 12 – Giunta di Dipartimento: composizione |
II.12.01 | La costituzione della Giunta è proposta dal Direttore e deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento. |
II.12.02 | La Giunta è composta da: |
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II.12.03 | Il Direttore, il Vice-Direttore, il Responsabile Amministrativo ed i Responsabili di Sezione, ove costituite, sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti dai componenti del Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso nell’ambito delle rispettive categorie di appartenenza. |
II.12.04 | La rappresentanza di cui alla lett. e), scelta tra coloro che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato, viene designata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. |
II.12.05 | Le elezioni della rappresentanza di cui alla lett. f) sono indette dal Direttore di Dipartimento, avvengono a scrutinio segreto, ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, quello con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria. |
II.12.06 | La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore. |
II.12.07 | I componenti la Giunta sono rieleggibili. In caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall’elenco delle votazioni, mentre in caso di carica designata occorre procedere ad altra designazione. Il nuovo eletto o designato cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. |
II.12.08 | Delle sedute della Giunta viene redatto un verbale. |
II.13 | Art. 13 – Giunta di Dipartimento: modalità di riunione, attribuzioni |
II.13.01 | La Giunta di Dipartimento, ove costituita, è organo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni. Essa in particolare: |
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II.13.02 | La Giunta si riunisce sotto la presidenza del Direttore, per iniziativa di questo o su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti, e comunque non meno di due volte all’anno. |
II.13.03 | L’avviso di convocazione è inviato per posta elettronica a tutti gli interessati almeno cinque (5) giorni prima della riunione con l’indicazione dell’Ordine del Giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, tramite posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa. Per la diffusione della documentazione relativa all’Ordine del Giorno è consentito l’utilizzo della posta elettronica. |
II.13.04 | Per la validità delle riunioni devono essere presenti alle sedute i due terzi (2/3) dei suoi componenti, ivi compreso il Direttore, con arrotondamento all’unità superiore. |
II.13.05 | Le decisioni della Giunta sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti ove non diversamente previsto dalle norme di legge. In caso di parità prevale il voto del Direttore. |
II.13.06 | Su determinati argomenti all’ordine del giorno, il Direttore può far partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti dei settori scientifico-disciplinari coinvolti nella discussione. |
II.13.07 | Il verbale della riunione di Giunta è depositato in visione dei componenti del Consiglio di Dipartimento presso la Segreteria. |
II.14 | Art. 14 – Commissioni del Consiglio di Dipartimento |
II.14.01 | L’attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell’attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l’esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio. |
II.14.02 | La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle commissioni sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell’insediamento delle stesse. |
II.14.03 | La composizione delle Commissioni deve tener conto delle competenze necessarie alla materia in questione rappresentando diverse aree disciplinari e delle diverse fasce dei docenti di ruolo presenti nel DiSES. |
II.15 | Art. 15 – Sezioni |
II.15.01 | Al fine di rendere operative le proprie finalità istituzionali, laddove risulti opportuno, il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni scientificamente omogenee. Infatti le Sezioni rappresentano aggregazioni di docenti con prevalenti interessi di ricerca e di didattica comuni. |
II.15.02 | Le Sezioni possono essere istituite o modificate, su richiesta al Consiglio di Dipartimento dei docenti interessati, con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento medesimo. Ai sensi dello Statuto UNIVPM, per le Sezioni è esclusa l’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. |
II.15.03 | Il numero di docenti per ogni Sezione non può essere inferiore a 10. I docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare devono far parte delle stessa Sezione, ferma restando la possibilità, per ogni docente, di non aderire ad alcuna sezione. |
II.15.04 | Le Sezioni vengono costituite per un triennio, e debbono essere rinnovate o confermate dal Consiglio di Dipartimento entro la fine dell’anno solare. |
II.15.05 | Ogni Sezione designa un proprio Responsabile scelto tra i docenti di ruolo afferenti alla Sezione stessa. La sua designazione viene ratificata dal Consiglio di Dipartimento e dura in carica un triennio. Il Responsabile di Sezione adotta, in accordo con i componenti la propria Sezione, ogni iniziativa che ritenga opportuno individuare nell’ambito della stessa Sezione per il suo migliore funzionamento. Può designare un sostituto in caso di assenza o temporaneo impedimento.. |
II.15.06 | La Sezione si riunisce liberamente per iniziativa del Responsabile o su richiesta del Direttore del Dipartimento. |
II.15.07 | Le Sezioni, ove costituite, si possono dotare di proprio regolamento interno. |
II.15.08 | Il Responsabile di Sezione partecipa ai lavori della Giunta quale Responsabile della Sezione che rappresenta. |
II.16 | Art. 16 – Corsi di studio |
II.16.01 | I corsi di studio riportati nell’Allegato B, del presente Regolamento, afferiscono al Dipartimento che ne definisce la programmazione didattica. In caso di attivazione di nuovi corsi di studio l’aggiornamento dell’Allegato B avverrà automaticamente. |
II.17 | Art. 17 – Consigli dei corsi di studio |
II.17.01 | Sono attivati presso il Dipartimento i Consigli dei Corsi di Studio (CCS) riportati nell’Allegato B che operano con il coordinamento della Facoltà. I CCS provvedono all’esercizio delle competenze del Dipartimento in materia di organizzazione dei propri corsi di studio. I CCS sovraintendono al corretto andamento delle attività didattiche adottando delibere, formulando proposte in materia di didattica e adempiendo a tutti i compiti definiti dall’art. 39 dello Statuto e dal presente Regolamento. |
II.18 | Art. 18 – Composizione e funzionamento dei CCS |
II.18.01 | I CCS sono composti da tutti i docenti titolari degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati nonché da una rappresentanza eletta degli studenti nella misura del 15 per cento dei docenti. |
II.18.02 | Il Presidente del corso di studio è eletto dal CCS tra i docenti di ruolo e il suo mandato è triennale e rinnovabile. Il Presidente coordina la promozione dei corsi di studio, istruisce le decisioni della Facoltà e del Dipartimento relative all’organizzazione didattica dei corsi e cura il coordinamento dei programmi proposti dai docenti del corso di studio. |
II.18.03 | Al fine di facilitare il processo istruttorio delle decisioni del CCS, per ogni corso di studio, il rispettivo CCS nomina, tra i docenti del corso di studio, una Commissione composta da almeno 3 membri tra i quali il Presidente del corso di studio, il referente della qualità del corso di studio e il segretario. La Commissione dura in carica 3 anni e può essere riconfermata. |
II.18.04 | Il CCS è convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza della Commissione, o di un terzo dei componenti del Consiglio. L’avviso di convocazione del CCS è inviato per posta elettronica a tutti gli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno due giorni prima dell’adunanza per posta elettronica. Per la diffusione della documentazione relativa all’Ordine del Giorno è consentito l’utilizzo della posta elettronica. |
II.18.05 | Il CCS è legalmente costituito con la presenza di almeno 5 membri, tra i quali il Presidente. Le votazioni sono di regola palesi. È prevista la forma segreta quando riguardino persone o quando richiesta da almeno 2/3 dei presenti componenti del CCS. Le deliberazioni del CCS sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. |
II.19 | Art. 19 – Responsabile amministrativo di Dipartimento |
II.19.01 | Al Dipartimento è assegnato un Responsabile Amministrativo che, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l’emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: |
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II.20 | Art. 20 – Servizi tecnici |
II.20.01 | L’organizzazione, la gestione e la verifica delle attività e dei compiti del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento e impegnato in attività di supporto direttamente riconducibili a specifici ambiti di ricerca è definita d’intesa tra il Direttore ed i rispettivi Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Tecnica. |
II.21 | Art. 21 – Beni immobili e mobili del DiSES |
II.21.01 | Il Direttore è Consegnatario dei beni immobili dati in consegna dal Direttore Generale. Nell’uso dei beni immobili il Consegnatario segnala al Direttore del Servizio Centro Sviluppo Edilizia gli interventi ritenuti necessari alla buona conservazione e mantenimento dei beni stessi secondo quanto previsto al Regolamento della Gestione Patrimoniale d’Ateneo. |
II.21.02 | Il Direttore è Consegnatario dei beni mobili del DiSES che gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d’Ateneo. Il Consegnatario, è responsabile del corretto uso, corretta conservazione e manutenzione dei beni registrati ed iscritti nelle scritture patrimoniali del DiSES. |
II.22 | Art. 22 – Sicurezza e salute nel Dipartimento |
II.22.01 | Negli spazi del Dipartimento, la valutazione dei rischi e la predisposizione dei sistemi di prevenzione in materia di tutela della salute dei lavoratori è responsabilità del datore di lavoro individuato nella figura del Direttore del Dipartimento. |
II.22.02 | Nello svolgimento dei compiti previsti dalle normative vigenti relative alla sicurezza, il Direttore identifica una unità di personale con adeguata formazione designandola come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). |
II.22.03 | I compiti del RSPP consistono nello svolgimento del servizio di prevenzione e protezione stesso; in una attività consultiva e propositiva con funzione di supporto tecnico al Direttore, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. |
II.22.04 | Il Direttore nomina il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti. |
II.23 | Art. 23 – Disposizioni finali |
II.23.01 | Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate da un minimo di 1/3 dei componenti del Consiglio del Dipartimento. Per essere approvate le modifiche devono essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
II.23.02 | Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale vigente, allo Statuto di Autonomia dell’UNIVPM ed ai Regolamenti di Ateneo. |
ALLEGATO A | SSD di competenza del DiSES |
Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie | |
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE | |
Area 13 – Scienze economiche e statistiche | |
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA | |
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA | |
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE | |
SECS-P/05 ECONOMETRIA | |
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA | |
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA | |
SECS-S/01 STATISTICA | |
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA | |
SECS-S/04 DEMOGRAFIA | |
Area 14 – Scienze politiche e sociali | |
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA | |
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO | |
ALLEGATO B | Corsi di Studio afferenti al DiSES |
Corsi Triennali: | |
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Corsi Magistrali: | |
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Curricula: – International Economics and Business – Business Organization and Strategy |
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Curricula: – Banche e mercati – Analista finanziario – Scienze attuariali e assicurative |
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